L'Assemblea Generale,
Dopo aver esaminato ulteriormente la situazione in Palestina,

1. Esprime il suo profondo apprezzamento per i progressi realizzati attraverso i buoni uffici dell'ultimo mediatore delle Nazioni Unite nella promozione di una pacifica adeguamento alla futura situazione della Palestina, per la quale causa ha sacrificato la sua vita; e estende il proprio grazie al Mediatore e al suo staff per i loro continui sforzi e la devozione al dovere in Palestina;

2. Istituisce una Commissione di Conciliazione composta di tre Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che avranno le seguenti funzioni:

(a) assumere, nella misura in cui lo ritenga necessario, nelle attuali circostanze, le funzioni dato al mediatore delle Nazioni Unite sulla Palestina con la risoluzione 186 (S-2) dell'Assemblea generale del 14 maggio 1948;

(b) Per la realizzazione delle funzioni specifiche e le direttive ad essa con la presente risoluzione e le funzioni aggiuntive e direttive che può essere dato dalla Assemblea Generale o dal Consiglio di Sicurezza;

(c) si impegnano, su richiesta del Consiglio di Sicurezza, una delle funzioni attualmente assegnate al mediatore delle Nazioni Unite sulla Palestina o presso le Nazioni Unite Commissione tregua da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza; in seguito a tale richiesta alla Commissione di conciliazione da parte del Del Consiglio di sicurezza nei confronti di tutti i restanti funzioni del mediatore delle Nazioni Unite sulla Palestina sotto risoluzioni del Consiglio di sicurezza, l'ufficio del Mediatore deve essere chiuso;

3. Decide che un comitato dell'Assemblea, composta da Cina, Francia, l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America, deve presentare, entro la fine della prima parte della presente sessione della Assemblea Generale, per l'approvazione dell'Assemblea, una proposta concernente l'indicazione dei nomi dei tre Stati membri che costituiranno la Commissione di Conciliazione;

4. Chiede alla Commissione di iniziare le sue funzioni in una sola volta, con una vista della creazione di contatti tra le parti stesse e la Commissione il più presto possibile;

5. Invita i governi e le autorità interessate a estendere la portata dei negoziati previsti nella risoluzione del Consiglio di sicurezza, del 16 novembre 1948 e a cercare un accordo da entrambi i negoziati condotti con la Commissione di Conciliazione o direttamente in vista della soluzione definitiva di tutte le questioni in sospeso tra di loro;

6. Incarica la Commissione di Conciliazione per adottare le misure necessarie per aiutare il governo e le autorità interessate per raggiungere una soluzione definitiva di tutte le questioni in sospeso tra di loro;

7. Risolve che i Luoghi Santi - compresa Nazaret - edifici religiosi e dei siti in Palestina devono essere protetti e il libero accesso a loro garantito, in conformità con i diritti esistenti e storici che le modalità pratiche a tal fine deve essere efficace sotto la supervisione delle Nazioni Unite; che le Nazioni Unite Commissione di Conciliazione, nel presentare la quarta sessione ordinaria dell'Assemblea Generale la sua proposta dettagliata per un regime internazionale permanente per il territorio di Gerusalemme, dovrebbe includere raccomandazioni riguardanti i Luoghi Santi in tale territorio; che, per quanto riguarda i Luoghi Santi nel resto del Palestina, la Commissione dovrebbe invitare le autorità politiche dei settori interessati per dare adeguate garanzie formali per quanto riguarda la tutela dei Luoghi Santi e l'accesso alle stesse, e che queste imprese devono essere presentate alla Assemblea Generale per l'approvazione;

8. Risolve che, in vista della sua associazione con tre religioni del mondo, la zona di Gerusalemme, tra cui l'attuale comune di Gerusalemme, più circostanti villaggi e città, la più orientale delle quali deve essere di Abu Dis, la più meridionale, Betlemme, la maggior parte occidentali, Ein Karim (compreso anche l'abitato di Motsa), e la maggior parte del Nord, Shu'fat, dovrebbe essere accordata speciale e separato di trattamento dal resto della Palestina e dovrebbe essere posto sotto efficace controllo delle Nazioni Unite;

9. Chiede al Consiglio di Sicurezza ad adottare ulteriori provvedimenti per garantire la smilitarizzazione di Gerusalemme il più presto possibile;

Incarica la Commissione di Conciliazione per presentare la quarta sessione ordinaria dell'Assemblea Generale proposte dettagliate per un regime internazionale permanente per la zona di Gerusalemme, che prevedono la massima autonomia locale per distintivo gruppi coerenti con lo speciale status internazionale di Gerusalemme la zona;

La Commissione di Conciliazione è autorizzato a nominare un rappresentante delle Nazioni Unite che cooperano con le autorità locali per quanto riguarda l'amministrazione ad interim della zona di Gerusalemme;

10. Risolve che, in attesa di un accordo sulle modalità di più tra i governi e le autorità interessati, la possibilità di accesso libero a Gerusalemme su strada, per ferrovia o per via aerea deve essere accordato a tutti gli abitanti della Palestina;

11. Incarica la Commissione di Conciliazione di riferire immediatamente al Consiglio di sicurezza, per un'azione appropriata da parte di organi che, qualsiasi tentativo da parte di qualsiasi parte per impedire l'accesso a tali servizi;

12. Incarica la Commissione di Conciliazione a cercare accordi tra i governi e le autorità in questione, che faciliterà lo sviluppo economico della zona, comprese le modalità per l'accesso ai porti e aeroporti e l'uso di trasporto e servizi di comunicazione;

13. Risolve che i rifugiati che desiderano tornare alle loro case e vivere in pace con i loro vicini dovrebbe essere consentito di farlo al più presto possibile, data, e che il risarcimento deve essere pagato per le proprietà di coloro scelto di non ritorno e per la perdita o il danneggiamento di proprietà che, in virtù dei principi del diritto internazionale o al patrimonio netto, deve essere compiuto dai governi o le autorità competenti;

Incarica la Commissione di Conciliazione per facilitare il rimpatrio, il reinsediamento e della coesione economica e sociale di riabilitazione dei profughi e il pagamento di un indennizzo, e di mantenere stretti rapporti con il direttore della Nazioni Unite per il soccorso dei profughi palestinesi e, attraverso di lui, con gli opportuni organi e agenzie delle Nazioni Unite;

14. Autorizza la Commissione di Conciliazione di nominare tali organi sussidiari e di impiegare tali esperti tecnici, che agisce sotto la sua autorità, come si possono trovare necessarie per l'adempimento delle proprie funzioni e responsabilità ai sensi della presente risoluzione;

La Commissione di Conciliazione avrà la sua sede ufficiale a Gerusalemme. Le autorità responsabili per mantenere l'ordine in Gerusalemme sarà incaricato di prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della Commissione. Il segretario generale fornirà un numero limitato di guardie per la protezione del personale e dei locali della Commissione;

13. Incarica la Commissione di Conciliazione per rendere periodicamente relazioni sullo stato di avanzamento al segretario generale per la trasmissione al Consiglio di sicurezza e ai membri delle Nazioni Unite;

14. Invita tutti i governi e le autorità interessate a collaborare con la Commissione di Conciliazione e di fare tutto il possibile per sostenere l'attuazione della presente risoluzione;

15. Chiede al Segretario generale di fornire il personale e delle strutture necessarie e per prendere gli accordi del caso a fornire i fondi necessari richiesti nello svolgimento dei termini del presente risoluzione.