www.assopace.org  | associazione  | contatti | archivio | | controviaggi 
       
     
 
Lo statuto della associazione per la pace.
   
 
Statuto
 
 

Art. 1- Costituzione, denominazione e sede
E' costituita in Roma l'associazione denominata "Associazione per la Pace" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), con sede in Roma, via Salaria 89. La durata dell'Associazione e fissata in anni trenta, fino al 31 dicembre 2023.

Art. 2 - Scopi e obiettivi
L'Associazione per la pace, come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) persegue le seguenti finalità, di cui ai capoversi seguenti:
L'Associazione per la Pace si fonda sul principio dell'adesione individuale, è autonoma da partiti, organizzazioni politiche e da altre forme associative.
E' aperta a uomini e donne di differenti ispirazioni religiose ed etiche e di opinioni politiche, che vi partecipano su un piano di parità, di rispetto reciproco, di ricerca comune e di valorizzazione delle differenze.
L'Associazione si impegna a far vivere quotidianamente le idee di pace, giustizia, nonviolenza, solidarietà, cultura della pace.
L'Associazione pertanto si fa promotrice di progetti politici e culturali volti alla realizzazione dei disarmo, alla cessazione dei conflitti esistenti nel mondo, alla risoluzione dello squilibrio tra Nord e Sud, al rispetto dei diritti umani e delle libertà dei popoli, all'affermazione di una nuova idea di sviluppo planetario che ponga fine alla violenza dell'uomo sulla natura; alla pratica quotidiana della nonviolenza politica.
La vita organizzata dell'Associazione si ispira in particolare al movimento delle donne nella sua critica al potere, alla gerarchia e alla cultura del dominio. L'Associazione per la pace riconosce la differenza sessuale maschile e femminile come categorie teoriche fondanti per l'analisi della realtà; riconosce e valorizza i grandi cambiamenti di prospettiva culturale e sociale che nella nostra società derivano oggi dal riconoscimento della assoluta pari dignità dei diversi orientamenti sessuali.
L'Associazione si fa promotrice di progetti e iniziative che mirino al superamento di ogni forma di esclusione e discriminazione basata su motivi di razza, sesso, opinioni politiche, credo religioso o appartenenza ad un determinato gruppo etnico, sociale o culturale. In particolare l'Associazione si impegna a contrastare ogni forma di razzismo e a favorire la costruzione di una società multiculturale basata sull'accettazione delle differenze e la valorizzazione delle diversità.
L'Associazione per la Pace si impegna per la democratizzazione e la riforma delle istituzioni internazionali, per le politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo, per un'economia sociale e solidale con finalità di giustizia.
Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone alcuni obiettivi:
· esprimere tempestivamente posizioni e intraprendere iniziative tra la gente su tutti i problemi riferiti al 3' comma del presente articolo;
· collegarsi e collaborare con altre strutture che operano su temi analoghi a livello nazionale e sovranazionale;
· rapportarsi con le istituzioni, attraverso forme via via definibili;
· considerare impegno di primario rilievo la promozione di iniziative dirette alla costruzione e diffusione della cultura della pace ed a stimolare nei confronti di tutte le agenzie educative e formative e di ogni altro soggetto interessato all'educazione alla pace;
· promuovere corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sui temi della nonviolenza, dell'educazione alla pace, dell'interculturalità, dei diritti umani;
· sviluppare attività di ricerca e documentazione;
· curare l'informazione interna ai propri aderenti ed esterna rivolta a tutta la popolazione con una costante attività editoriale;
· fornire gratuitamente servizi di pubblica utilità su settori di competenza dell'Associazione;
· dedicare tutto l'impegno necessario per il pieno autofinanziamento e trasparenza delle proprie attività.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni fornite volontariamente dai propri aderenti. Le attività degli aderenti e delle aderenti non può essere retribuita in alcun modo neppure da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti.

Art. 3 - Risorse economiche
L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati, rigorosamente documentati;
c) contributi dello Stato, di regioni, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività produttive marginali, quali la diffusione della propria stampa, l'allestimento di feste pacifiste, e altro;
g) contributi di organismi internazionali e sovranazionali.
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il I° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il tesoriere ed il gruppo operativo nazionale redigono il bilancio e lo sottopongono all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di marzo. Il bilancio sarà pubblicato annualmente sul notiziario inviato a tutti gli aderenti all'Associazione. L'Associazione destina i proventi derivanti da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità. L'Associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di utili tra i soci.

Art. 4 - Aderenti all'Associazione
Il numero degli aderenti e delle aderenti è illimitato. Fanno parte dell'associazione i soci fondatori e tutte quelle persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione. All'Associazione può aderire ogni persona che ne condivida i principi aspiratori e la forma statutaria senza limitazioni di sesso, di età, di provenienza etnica e di confessione religiosa.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L'ammissione a socio/socia, deliberata dai singoli gruppi territoriali o di affinità, e subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte delle persone interessate. Il Consiglio nazionale cura l'annotazione dei nuovi soci aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio nazionale stesso. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'assemblea dei soci del livello territoriale competente.
La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa per un anno consecutivo, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
L'esclusione dei soci e deliberata dall'Assemblea dei soci territorialmente o per affinità competenti. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossi consentendo facoltà di replica.
Per quanto riguarda i soci che aderiscono direttamente tramite la sede nazionale di Roma e che non hanno riferimenti in gruppi locali è competente in prima persona il Consiglio Nazionale.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati
I soci hanno diritto:
1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2) a partecipare alle assemblee con diritto di voto;
3) ad accedere a tutti gli incarichi interni.
I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento trasparente e collaborativo nei confronti dell'Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Art. 7 - Criteri per le decisioni
Le decisioni vengono assunte secondo il metodo del consenso, anche con la pratica del training nonviolento. Nel caso risulti necessario ricorrere a votazioni, le decisioni sono vincolanti solo se assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti. I compiti di direzione responsabilità e rappresentatività politica sono divisi al 50 per cento tra uomini e donne, garantendo attraverso modi, strumenti e tempi adeguati la possibilità di partecipazione a tutte le persone. Solo in casi eccezionali, qualora per motivi contingenti questa pariteticità sia difficilmente raggiungibile, si può avere una struttura provvisoria non paritetica.

Art. 8 - Gruppi territoriali, tematici e di affinità
L' Associazione si struttura al suo interno in gruppi territoriali, tematici e di affinità.
I gruppi territoriali si impegnano su progetti e iniziative pacifiste legate al territorio di appartenenza (quartiere, città, comune, provincia, ... ).
I gruppi tematici si impegnano su temi e argomenti specifici.
I gruppi di affinità possono avere come riferimento aree di lavoro, professioni e condizioni personali simili: ad esempio studenti, parlamentari, insegnanti, ricercatori, giornalisti.
Il Consiglio Nazionale può individuare singoli soci in realtà territoriali dove ancora non esistano dei gruppi organizzativi che svolgano la funzione di contatti locali dell'Associazione. Questi rappresentano l'Associazione su base territoriale, sono incaricati di costruire il gruppo territoriale nella loro zona e possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Nazionale.
I gruppi territoriali, tematici e di affinità esercitano la propria autonomia politica, programmatica ed amministrativa. Designano propri portavoce e responsabili. Possono essere costituiti coordinamenti regionali ed interregionali dell'Associazione per la Pace. Sono utili e opportune reti di comunicazione e di iniziativa comuni, sia nell'ambito locale, che in quello regionale e nazionale. Queste reti opereranno nel rispetto dell'autonomia dei singoli gruppi e dei diritti di ciascun iscritto, allo scopo dì rendere più efficace ed organizzata la attività pacifista. Quando un gruppo pacifista aderisce all'Associazione, attraverso l'adesione individuale di tutti i suoi componenti, può conservare la sua denominazione originaria, accanto alla quale deve aggiungere "Associazione per la pace".

Art. 9 - Organi dell'Associazione
L'Associazione per la pace si da le seguenti strutture nazionali:
- il Congresso Nazionale;
- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Gruppo Operativo Nazionale.

Art. 10 - Il Congresso nazionale
Il Congresso Nazionale dell'Associazione per la Pace è l'organo sovrano dell'Associazione stessa e ne stabilisce l'indirizzo politico ed organizzativo. Il Congresso ordinario è convocato di norma almeno ogni quattro anni. Le regole di convocazione e di svolgimento del Congresso sono stabilite dal Consiglio Nazionale. Il Congresso può essere convocato in sessione straordinaria qualora lo richiedano un terzo dei gruppi locali oppure un quinto degli iscritti. Il Congresso, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può approvare modifiche al presente statuto. Cosi pure spetta al Congresso decidere sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

Art. 11 - L'Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale è l'organo di discussione, verifica e decisione politica tra un congresso e l'altro, nel rispetto dei deliberati congressuali. Viene convocata, almeno una volta all'anno, dal Gruppo Operativo Nazionale oppure su richiesta di un quarto dei gruppi locali o degli iscritti o dei componenti del Consiglio Nazionale. Partecipano all'Assemblea i componenti del C.N. e delegati dai gruppi dell'Associazione in proporzione al numero degli iscritti. Le regole di convocazione e funzionamento saranno stabilite dal Consiglio Nazionale. L'Assemblea provvede alle sostituzioni di componenti del Consiglio Nazionale decaduti e può integrare il Consiglio con nuovi componenti fino ad un massimo del 20% del Consiglio stesso.

Art. 12 - Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso con il compito di:
- definire ed orientare l'insieme delle attività dell'Associazione;
- coordinare le iniziative e le campagne dell'Associazione.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte all'anno. Fanno parte del Consiglio nazionale i componenti eletti direttamente dal Congresso tra gli iscritti e le iscritte all'Associazione per la Pace, sulla base della loro rappresentatività, delle loro qualità e disponibilità, dell'attività che svolgono. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno su proposta del G.O.N. o in via straordinaria su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

Art. 13 - Il Gruppo Operativo Nazionale
Il Consiglio Nazionale elegge un Gruppo Operativo Nazionale con funzione di portavoce collettivo e di responsabilità legale dell'Associazione, rappresentandola in giudizio di fronte a terzi. Il Gruppo Operativo Nazionale delega la funzione di rappresentanza legale ad uno o più componenti per periodi limitati o per tutta la durata del mandato, al tempo stesso può definire per ciascun componente del Gruppo responsabilità politiche ed esecutive, così come affidarle a membri del Consiglio Nazionale ed a iscritti all'Associazione.
Il Gruppo Operativo Nazionale dovrà garantire un impegno costante per i seguenti compiti:
- dare operatività agli orientamenti e alle scelte del Consiglio;
- coinvolgere nel lavoro nazionale i rappresentanti delle campagne, dei coordinamenti regionali ed interregionali, dei gruppi di affinità e tematici, dei gruppi locali disponibili ad assumere impegni di lavoro a livello nazionale;
- prendere, in caso di necessità, decisioni tempestive e renderle esecutive.
Inoltre il G.O.N. assume le seguenti funzioni:
- predisporre la presentazione al Consiglio nazionale dei bilanci preventivi e consuntivi;
- curare l'armonizzazione tecnica e finanziaria di progetti e campagne nazionali;
- curare il buon funzionamento dell'ufficio/i nazionale;
- assumere personale, decidere rapporti di natura professionale e di collaborazione operativa per il funzionamento dell'Ufficio/i nazionale/i.
Il G.O.N. propone al Consiglio Nazionale l'elezione di una/un Tesoriere che partecipa alle riunioni del Gruppo Operativo e che predispone i bilanci preventivi e consuntivi, ha la firma legale presso gli istituti di credito e le PPTT, congiuntamente ad una/un componente del GON, è incaricato/a di svolgere tutte le operazioni di natura fiscale, contabile, bancaria, valutaria connesse allo svolgimento delle attività dell'Associazione. Per le funzioni operative di carattere amministrativo, contabile e finanziario indicate nel presente articolo la rappresentanza è esercitata dal Tesoriere.

Art. 14 - Centri nazionali sul territorio
Il Congresso definisce ed aggiorna l'elenco dei Centri autorizzati a svolgere un'attività politica ed organizzativa a livello nazionale su aspetti dell'attività dell'Associazione. Tali Centri, ubicati in più regioni, godranno di autonomia e al stesso dovranno assicurare il necessario continuo collegamento con il Consiglio Nazionale ed il Gruppo Operativo Nazionale.

Art. 15 - Decadenza per assenze
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. Si stabilisce altresì la decadenza dall'incarico di ciascun consigliere nazionale dopo tre assenze ingiustificate continuative dalle riunioni del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale può provvedere qualora lo ritenga necessario, alla sostituzione dei consiglieri decaduti.

Art. 16 - Norma finale
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad una o più organizzazioni non lucratile di utilità sociale (ONLUS).

Art. 17 - Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre nonne di legge vigenti in materia.

Art. 18 - Norma transitoria
Si dà mandato al Consiglio Nazionale di ottemperare entro e non oltre 180 giorni, dalla data di approvazione, alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare il presente statuto con le normative vigenti in materia di associazionismo.

       
Associazione per la pace