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Art. 1- Costituzione,
denominazione e sede
E' costituita in Roma l'associazione denominata "Associazione
per la Pace" organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (ONLUS), con sede in Roma,
via Salaria 89. La durata dell'Associazione e fissata
in anni trenta, fino al 31 dicembre 2023.
Art. 2 - Scopi
e obiettivi
L'Associazione per la pace, come organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (ONLUS) persegue
le seguenti finalità, di cui ai capoversi seguenti:
L'Associazione per la Pace si fonda sul principio
dell'adesione individuale, è autonoma da partiti,
organizzazioni politiche e da altre forme associative.
E' aperta a uomini e donne di differenti ispirazioni
religiose ed etiche e di opinioni politiche, che vi
partecipano su un piano di parità, di rispetto
reciproco, di ricerca comune e di valorizzazione delle
differenze.
L'Associazione si impegna a far vivere quotidianamente
le idee di pace, giustizia, nonviolenza, solidarietà,
cultura della pace.
L'Associazione pertanto si fa promotrice di progetti
politici e culturali volti alla realizzazione dei
disarmo, alla cessazione dei conflitti esistenti nel
mondo, alla risoluzione dello squilibrio tra Nord
e Sud, al rispetto dei diritti umani e delle libertà
dei popoli, all'affermazione di una nuova idea di
sviluppo planetario che ponga fine alla violenza dell'uomo
sulla natura; alla pratica quotidiana della nonviolenza
politica.
La vita organizzata dell'Associazione si ispira in
particolare al movimento delle donne nella sua critica
al potere, alla gerarchia e alla cultura del dominio.
L'Associazione per la pace riconosce la differenza
sessuale maschile e femminile come categorie teoriche
fondanti per l'analisi della realtà; riconosce
e valorizza i grandi cambiamenti di prospettiva culturale
e sociale che nella nostra società derivano
oggi dal riconoscimento della assoluta pari dignità
dei diversi orientamenti sessuali.
L'Associazione si fa promotrice di progetti e iniziative
che mirino al superamento di ogni forma di esclusione
e discriminazione basata su motivi di razza, sesso,
opinioni politiche, credo religioso o appartenenza
ad un determinato gruppo etnico, sociale o culturale.
In particolare l'Associazione si impegna a contrastare
ogni forma di razzismo e a favorire la costruzione
di una società multiculturale basata sull'accettazione
delle differenze e la valorizzazione delle diversità.
L'Associazione per la Pace si impegna per la democratizzazione
e la riforma delle istituzioni internazionali, per
le politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo,
per un'economia sociale e solidale con finalità
di giustizia.
Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento
di agire in favore di tutta la collettività,
l'Associazione si propone alcuni obiettivi:
· esprimere tempestivamente posizioni e intraprendere
iniziative tra la gente su tutti i problemi riferiti
al 3' comma del presente articolo;
· collegarsi e collaborare con altre strutture
che operano su temi analoghi a livello nazionale e
sovranazionale;
· rapportarsi con le istituzioni, attraverso
forme via via definibili;
· considerare impegno di primario rilievo la
promozione di iniziative dirette alla costruzione
e diffusione della cultura della pace ed a stimolare
nei confronti di tutte le agenzie educative e formative
e di ogni altro soggetto interessato all'educazione
alla pace;
· promuovere corsi di aggiornamento per i docenti
delle scuole di ogni ordine e grado sui temi della
nonviolenza, dell'educazione alla pace, dell'interculturalità,
dei diritti umani;
· sviluppare attività di ricerca e documentazione;
· curare l'informazione interna ai propri aderenti
ed esterna rivolta a tutta la popolazione con una
costante attività editoriale;
· fornire gratuitamente servizi di pubblica
utilità su settori di competenza dell'Associazione;
· dedicare tutto l'impegno necessario per il
pieno autofinanziamento e trasparenza delle proprie
attività.
Le attività di cui al comma precedente sono
svolte dall'Associazione tramite le prestazioni fornite
volontariamente dai propri aderenti. Le attività
degli aderenti e delle aderenti non può essere
retribuita in alcun modo neppure da eventuali diretti
beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate
dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute
per l'attività prestata, previa documentazione
ed entro limiti preventivamente stabiliti.
Art. 3 - Risorse
economiche
L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento
delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati, rigorosamente documentati;
c) contributi dello Stato, di regioni, di enti
e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività produttive
marginali, quali la diffusione della propria stampa,
l'allestimento di feste pacifiste, e altro;
g) contributi di organismi internazionali e
sovranazionali.
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio
e termine rispettivamente il I° gennaio e il 31
dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio
il tesoriere ed il gruppo operativo nazionale redigono
il bilancio e lo sottopongono all'approvazione del
Consiglio Nazionale entro il mese di marzo. Il bilancio
sarà pubblicato annualmente sul notiziario
inviato a tutti gli aderenti all'Associazione. L'Associazione
destina i proventi derivanti da eventuali attività
accessorie di carattere commerciale connesse con le
sue attività istituzionali alla promozione
delle sue finalità. L'Associazione destina
eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle
sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione
delle quote sociali o di utili tra i soci.
Art. 4 - Aderenti
all'Associazione
Il numero degli aderenti e delle aderenti è
illimitato. Fanno parte dell'associazione i soci fondatori
e tutte quelle persone fisiche che si impegnino a
contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.
All'Associazione può aderire ogni persona che
ne condivida i principi aspiratori e la forma statutaria
senza limitazioni di sesso, di età, di provenienza
etnica e di confessione religiosa.
Art. 5 - Criteri
di ammissione ed esclusione dei soci
L'ammissione a socio/socia, deliberata dai singoli
gruppi territoriali o di affinità, e subordinata
alla presentazione di apposita domanda da parte delle
persone interessate. Il Consiglio nazionale cura l'annotazione
dei nuovi soci aderenti nel libro dei soci dopo che
gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita
e deliberata annualmente dal Consiglio nazionale stesso.
Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata,
si pronuncia anche l'assemblea dei soci del livello
territoriale competente.
La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa
per un anno consecutivo, trascorsi due mesi dall'eventuale
sollecito;
c) per comportamento contrastante con gli scopi
dell'Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi
statutari.
L'esclusione dei soci e deliberata dall'Assemblea
dei soci territorialmente o per affinità competenti.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono
essere contestati per iscritto al socio gli addebiti
mossi consentendo facoltà di replica.
Per quanto riguarda i soci che aderiscono direttamente
tramite la sede nazionale di Roma e che non hanno
riferimenti in gruppi locali è competente in
prima persona il Consiglio Nazionale.
Art. 6 - Diritti
e doveri degli associati
I soci hanno diritto:
1) a partecipare a tutte le attività
promosse dall'Associazione;
2) a partecipare alle assemblee con diritto
di voto;
3) ad accedere a tutti gli incarichi interni.
I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti
interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento trasparente
e collaborativo nei confronti dell'Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al
precedente articolo.
Art. 7 - Criteri
per le decisioni
Le decisioni vengono assunte secondo il metodo del
consenso, anche con la pratica del training nonviolento.
Nel caso risulti necessario ricorrere a votazioni,
le decisioni sono vincolanti solo se assunte con la
maggioranza dei due terzi dei presenti. I compiti
di direzione responsabilità e rappresentatività
politica sono divisi al 50 per cento tra uomini e
donne, garantendo attraverso modi, strumenti e tempi
adeguati la possibilità di partecipazione a
tutte le persone. Solo in casi eccezionali, qualora
per motivi contingenti questa pariteticità
sia difficilmente raggiungibile, si può avere
una struttura provvisoria non paritetica.
Art. 8 - Gruppi
territoriali, tematici e di affinità
L' Associazione si struttura al suo interno in gruppi
territoriali, tematici e di affinità.
I gruppi territoriali si impegnano su progetti e iniziative
pacifiste legate al territorio di appartenenza (quartiere,
città, comune, provincia, ... ).
I gruppi tematici si impegnano su temi e argomenti
specifici.
I gruppi di affinità possono avere come riferimento
aree di lavoro, professioni e condizioni personali
simili: ad esempio studenti, parlamentari, insegnanti,
ricercatori, giornalisti.
Il Consiglio Nazionale può individuare singoli
soci in realtà territoriali dove ancora non
esistano dei gruppi organizzativi che svolgano la
funzione di contatti locali dell'Associazione. Questi
rappresentano l'Associazione su base territoriale,
sono incaricati di costruire il gruppo territoriale
nella loro zona e possono essere invitati alle riunioni
del Consiglio Nazionale.
I gruppi territoriali, tematici e di affinità
esercitano la propria autonomia politica, programmatica
ed amministrativa. Designano propri portavoce e responsabili.
Possono essere costituiti coordinamenti regionali
ed interregionali dell'Associazione per la Pace. Sono
utili e opportune reti di comunicazione e di iniziativa
comuni, sia nell'ambito locale, che in quello regionale
e nazionale. Queste reti opereranno nel rispetto dell'autonomia
dei singoli gruppi e dei diritti di ciascun iscritto,
allo scopo dì rendere più efficace ed
organizzata la attività pacifista. Quando un
gruppo pacifista aderisce all'Associazione, attraverso
l'adesione individuale di tutti i suoi componenti,
può conservare la sua denominazione originaria,
accanto alla quale deve aggiungere "Associazione
per la pace".
Art. 9 - Organi
dell'Associazione
L'Associazione per la pace si da le seguenti strutture
nazionali:
- il Congresso Nazionale;
- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Gruppo Operativo Nazionale.
Art. 10 - Il Congresso
nazionale
Il Congresso Nazionale dell'Associazione per la Pace
è l'organo sovrano dell'Associazione stessa
e ne stabilisce l'indirizzo politico ed organizzativo.
Il Congresso ordinario è convocato di norma
almeno ogni quattro anni. Le regole di convocazione
e di svolgimento del Congresso sono stabilite dal
Consiglio Nazionale. Il Congresso può essere
convocato in sessione straordinaria qualora lo richiedano
un terzo dei gruppi locali oppure un quinto degli
iscritti. Il Congresso, a maggioranza dei due terzi
dei presenti, può approvare modifiche al presente
statuto. Cosi pure spetta al Congresso decidere sullo
scioglimento anticipato e sulla proroga della durata
dell'Associazione.
Art. 11 - L'Assemblea
Nazionale
L'Assemblea Nazionale è l'organo di discussione,
verifica e decisione politica tra un congresso e l'altro,
nel rispetto dei deliberati congressuali. Viene convocata,
almeno una volta all'anno, dal Gruppo Operativo Nazionale
oppure su richiesta di un quarto dei gruppi locali
o degli iscritti o dei componenti del Consiglio Nazionale.
Partecipano all'Assemblea i componenti del C.N. e
delegati dai gruppi dell'Associazione in proporzione
al numero degli iscritti. Le regole di convocazione
e funzionamento saranno stabilite dal Consiglio Nazionale.
L'Assemblea provvede alle sostituzioni di componenti
del Consiglio Nazionale decaduti e può integrare
il Consiglio con nuovi componenti fino ad un massimo
del 20% del Consiglio stesso.
Art. 12 - Il Consiglio
Nazionale
Il Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso
con il compito di:
- definire ed orientare l'insieme delle attività
dell'Associazione;
- coordinare le iniziative e le campagne dell'Associazione.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro
volte all'anno. Fanno parte del Consiglio nazionale
i componenti eletti direttamente dal Congresso tra
gli iscritti e le iscritte all'Associazione per la
Pace, sulla base della loro rappresentatività,
delle loro qualità e disponibilità,
dell'attività che svolgono. Il Consiglio Nazionale
si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno
su proposta del G.O.N. o in via straordinaria su richiesta
di un quarto dei suoi componenti.
Art. 13 - Il Gruppo
Operativo Nazionale
Il Consiglio Nazionale elegge un Gruppo Operativo
Nazionale con funzione di portavoce collettivo e di
responsabilità legale dell'Associazione, rappresentandola
in giudizio di fronte a terzi. Il Gruppo Operativo
Nazionale delega la funzione di rappresentanza legale
ad uno o più componenti per periodi limitati
o per tutta la durata del mandato, al tempo stesso
può definire per ciascun componente del Gruppo
responsabilità politiche ed esecutive, così
come affidarle a membri del Consiglio Nazionale ed
a iscritti all'Associazione.
Il Gruppo Operativo Nazionale dovrà garantire
un impegno costante per i seguenti compiti:
- dare operatività agli orientamenti e alle
scelte del Consiglio;
- coinvolgere nel lavoro nazionale i rappresentanti
delle campagne, dei coordinamenti regionali ed interregionali,
dei gruppi di affinità e tematici, dei gruppi
locali disponibili ad assumere impegni di lavoro a
livello nazionale;
- prendere, in caso di necessità, decisioni
tempestive e renderle esecutive.
Inoltre il G.O.N. assume le seguenti funzioni:
- predisporre la presentazione al Consiglio nazionale
dei bilanci preventivi e consuntivi;
- curare l'armonizzazione tecnica e finanziaria di
progetti e campagne nazionali;
- curare il buon funzionamento dell'ufficio/i nazionale;
- assumere personale, decidere rapporti di natura
professionale e di collaborazione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio/i nazionale/i.
Il G.O.N. propone al Consiglio Nazionale l'elezione
di una/un Tesoriere che partecipa alle riunioni del
Gruppo Operativo e che predispone i bilanci preventivi
e consuntivi, ha la firma legale presso gli istituti
di credito e le PPTT, congiuntamente ad una/un componente
del GON, è incaricato/a di svolgere tutte le
operazioni di natura fiscale, contabile, bancaria,
valutaria connesse allo svolgimento delle attività
dell'Associazione. Per le funzioni operative di carattere
amministrativo, contabile e finanziario indicate nel
presente articolo la rappresentanza è esercitata
dal Tesoriere.
Art. 14 - Centri
nazionali sul territorio
Il Congresso definisce ed aggiorna l'elenco dei Centri
autorizzati a svolgere un'attività politica
ed organizzativa a livello nazionale su aspetti dell'attività
dell'Associazione. Tali Centri, ubicati in più
regioni, godranno di autonomia e al stesso dovranno
assicurare il necessario continuo collegamento con
il Consiglio Nazionale ed il Gruppo Operativo Nazionale.
Art. 15 - Decadenza
per assenze
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.
Si stabilisce altresì la decadenza dall'incarico
di ciascun consigliere nazionale dopo tre assenze
ingiustificate continuative dalle riunioni del Consiglio
Nazionale. Il Consiglio Nazionale può provvedere
qualora lo ritenga necessario, alla sostituzione dei
consiglieri decaduti.
Art. 16 - Norma
finale
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio
verrà devoluto ad una o più organizzazioni
non lucratile di utilità sociale (ONLUS).
Art. 17 - Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto
si fa riferimento al codice civile e ad altre nonne
di legge vigenti in materia.
Art. 18 - Norma
transitoria
Si dà mandato al Consiglio Nazionale di ottemperare
entro e non oltre 180 giorni, dalla data di approvazione,
alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie
per armonizzare il presente statuto con le normative
vigenti in materia di associazionismo.
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