I diritti dei rifugiati palestinesi e delle persone internamente dislocate sono tutelati nel diritto delle nazioni, nel diritto umanitario internazionale, nei diritti umani, nella legge sulla responsabilità degli Stati e nella migliore pratica internazionale, così come in numerose risoluzioni delle Nazioni Unite.
I presupposti teorici delle soluzioni durevoli alla situazione in cui vivono le persone dislocate nel 1948, includendo rifugiati palestinesi internamente dislocati "IDPs" all’interno di Israele, sono formulati nell’articolo 11 della Risoluzione 194 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, approvata l’11 dicembre 1948, la quale delibera che i rifugiati devono poter tornare alle proprie case nel minore tempo possibile e che a coloro che scelgano di non tornare deve esser corrisposto il giusto risarcimento per la perdita o il danneggiamento delle loro proprietà.
I rifugiati palestinesi e gli IDPs dislocati nel 1967 possono appellarsi ad una simile dichiarazione, presente nel primo paragrafo della Risoluzione 237 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, approvata il 14 giugno 1967. Quest’ultima infatti sollecita Israele a permettere l’immediato ritorno di tutti i palestinesi sfollati in conseguenza del conflitto.

Ulteriori riferimenti sono:
Legge dei Diritti Umani (strumenti selezionati)
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Articolo 8: Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 13: Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e ritornare al proprio paese.

Convenzione Internazionale dei Diritti Civili e Politici
Articolo 2(3): Ciascuno degli Stati contraenti del presente Patto s'impegna 
a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;
c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.
Articolo 12: Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese.

Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
Articolo 5: Gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nell’ uguaglianza dinanzi alla legge e in particolare nel godimento del diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese.
Articolo 6: Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione protezione e rimedi effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti individuali e le libertà fondamentali nonché il diritto di chiedere a tali tribunali una giusta ed adeguata riparazione o soddisfazione per qualsiasi danno di cui l’individuo potrebbe essere stato vittima a seguito di una tale discriminazione.

Diritto Internazionale Umanitario (strumenti selezionati)
Regolamenti dell’ Aia su leggi e costumi riguardanti la terra in tempo di guerra
Articolo 3: La parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta, nel caso le venga richiesto, a provevdere al risarcimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi da persone che fanno parte delle sue Forze Armate.

Quarta Convenzione di Ginevra
Estratti dall’ Articolo 49: I trasferimenti, individuali o di massa, come pure le deportazioni di persone protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o meno, sono vietati, qualunque ne sia il motivo. La Potenza occupante potrà tuttavia procedere all’ evacuazione completa o parziale di una determinata regione occupata, qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano. Le evacuazioni potranno aver per conseguenza lo spostamento di persone protette soltanto all'interno del territorio occupato, salvo in caso di impossibilità materiale. In tal modo la popolazione evacuata sarà ricondotta alle sue case non le ostilità nell’area interessata saranno cessate.

Primo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra
Articolo 74: Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno il più possibile la riunione delle famiglie che si trovino divise a causa di conflitti armati, e incoraggeranno in particolare l’azione delle Organizzazioni Umanitarie che si dedicano a tale compito secondo le disposizioni delle Convenzioni e
del presente Protocollo, e conformemente alle rispettive regole di sicurezza.
Articolo 91: La Parte in conflitto che violasse le disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo sarà tenuta, nel caso, al pagamento di una indennità. Essa sarà responsabile di ogni atto commesso dalle persone che fanno parte delle proprie forze armate.

Diritto delle Nazioni 
Commissione del diritto Internazionale. Articoli sulla Nazionalità e sulla successione tra Stati (diritto consuetudinario ed internazionale)
Articolo 5: Soggette alle disposizioni della presente prima stesura di questi articoli, le persone abitualmente residenti in territori oggetto di successione tra Stati devono presumibilmente acquisire la nazionalità dello Stato successore nella data stessa in cui tale successione abbia luogo.
Articolo 14: Lo status di coloro che siano stati riconosciuti abituali residenti non verrà messo in discussione dalla successione tra Stati. Lo Stato successore dovrà adottare le misure necessarie per permettere alle persone interessate (quindi gli abituali residenti) di tornare alla loro abituale residenza nel territorio che sono stati obbligati ad abbandonare conseguentemente ad eventi riconducibili alla successione tra Stati.

Corte Internazionale di Giustizia 
Parere consultivo sulle conseguenze giuridiche della costruzione del muro nei territori palestinesi occupati: Israele deve ulteriormente porre riparo ai danni arrecati a tutte le persone colpite dalla costruzione del muro. Tale riparazione include risarcimento e ritorno...
La Corte osserva che Israele è tenuto a porre fine alla violazione dei suoi obblighi internazionali. Tale violazione risulta dalla costruzione del muro nel territorio palestinese occupato. L'obbligo che ha lo Stato responsabile di porre termine a un fatto internazionalmente riconosciuto come illecito è ben fondato nel diritto internazionale generale e la Corte, in varie occasioni, ha confermato l'esistenza di tale obbligo.

Diritto Penale Internazionale
Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (ICC)
Crimini contro l’umanità: Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno qualsiasi degli atti di seguito elencati, se commesso nell’ambito di un esteso e sistematico attacco contro le popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco:
-Deportazione o trasferimento forzato della popolazione: quindi la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o di altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano (Articolo 7(2d)).
-Crimini di Guerra: gravi violazioni della convenzione di Ginevra, in particolare quando rientrano a far parte di un piano o di un disegno politico, o di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala quali il trasferimento diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione e il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio (Articolo 8 (2b)(viii)).

Diritto della responsabilità degli Stati
Principi guida delle Nazioni Unite sul diritto al rimedio e alla riparazione per le vittime di vaste violazioni della legge internazionale sui diritti umani e di serie violazioni del diritto umanitario internazionale, 16 dicembre 2005.
‘In accordo con il diritto di famiglia e il diritto internazionale, e prendendo in considerazione le circostanze individuali, le vittime di evidenti violazioni dei diritti umani sanciti dalla legge internazionale dovrebbero , come è appropriato e proporzionatamente alla gravità delle violazioni e delle circostanza di ogni caso, venir ricompensati con un totale ed effettivo risarcimento che potrebbe includere i seguenti mezzi: restituzione, risarcimento, riabilitazione, soddisfazione e garanzia che ciò non si ripeterà ulteriormente.
La restituzione dovrebbe, quando possibile, ripristinare la situazione che la vittima ha abbandonato in seguito all’accadimento di gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani. La restituzione include, come è appropriato: restaurazione della libertà, godimento dei diritti umani, identità, vita famigliare e cittadinanza, ritorno al luogo di residenza, restituzione dell’ impiego e delle proprietà. Il risarcimento dovrebbe includere il rimborso di ogni danno economicamente comprovabile, così come è appropriato, proporzionalmente alla gravità della violazione e delle circostanze di ogni singolo caso. Ciò risulta da evidenti violazioni dei diritti umani e da molteplici violazioni del diritto internazionale umanitario, quali: danni fisici e psicologici, opportunità perdute, danni materiali e perdita di beni posseduti, danni morali, spese per l’assistenza di esperti e legali, servizi medici, psicologici e servizi sociali.
Riabilitazione dovrebbe includere cure mediche e psicologiche così come servizi legali e sociali. Compensazione dovrebbe includere: misure effettive miranti alla cessazione delle continue violazioni; verifica degli avvenimenti e completa, pubblica rivelazione della verità dei fatti; dichiarazione ufficiale o decisione giudiziaria che restauri la dignità, la reputazione e i diritti delle vittime e delle persone strettamente connesse con le vittime; pubbliche scuse e riconoscimento dei fatti nell’accettazione delle responsabilità; sanzioni giudiziarie ed amministrative contro le persone responsabili delle violazioni; commemorazioni e tributi alle vittime; inclusione di un accurato resoconto delle viola